Tribunale di Verona: la Negoziazione Assistita Obbligatoria va disapplicata!

Non c’è improcedibilità se l’avvocato presenta la domanda giudiziale senza prima esperire la negoziazione assistita obbligatoria.

Ciò è quanto emerge dalla Sentenza del 27 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Verona ha disapplicato l’art. 3, co. 1, del Decreto Legge n. 132/2014, rigettando, in una causa  – avente ad oggetto un sinistro stradale – che non era stata preceduta da un tentativo di negoziazione assistita, le istanze delle parti di assegnazione del termine per comunicare l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione.

A detta del Tribunale veneto, la condizione di procedibilità per determinate cause, ossia quelle relative al recupero crediti fino a 50 mila euro, il risarcimento da incidenti stradali ed i contratti di autotrasporto, contrasta con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ed in particolare con l’art. 47 dedicato al “Diritto ad un ricorso effettivo e ad un Giudice imparziale”.

In merito al suddetto contrasto si è già pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, con Sentenza N. 457/2017, ha ritenuto che le ADR obbligatorie non possono ritenersi compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva quando, tra le altre cose, generano costi ingenti per le parti. Invero, tra i requisiti richiesti affinché i mezzi di risoluzione alternativa delle liti (cosiddetti ADR) possano essere considerati legittimi vi è l’economicità della procedura, che deve essere gratuita o almeno non generare costi notevoli. Cosa che non succede, secondo la decisione in commento, nel caso della negoziazione assistita, non potendo quest’ultima prescindere dall’intervento di un difensore, e dunque, dalla necessità per le parti coinvolte di affrontare dei costi tutt’altro che contenuti. Detti costi, oltretutto, non è detto possano poi essere recuperati dalla parte vittoriosa nel giudizio eventualmente instaurato dopo la negoziazione o in virtù di una transazione raggiunta con la controparte “poiché tali esiti sono incerti sia nell’an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione”.