Mantenimento dei figli: niente condanna al padre che non versa l’assegno ma paga scuola, vacanze e sport

Con sentenza n. 18572/2019 del 3 maggio 2019, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha chiarito che la mera inosservanza degli obblighi di mantenimento non necessariamente integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art.570, comma secondo, n. 2 c.p.,  se il genitore, pur omettendo il versamento dell’assegno di mantenimento, ha continuato a pagare la retta scolastica, le vacanze dei figli e la loro attività sportiva.

Nel caso di specie, la Cassazione, accogliendo il ricorso di un padre, condannato in appello per violazione degli obblighi di assistenza familiare in danno dei figli minori, ha ritenuto che i decidenti di merito si siano limitati a verificare il mero inadempimento agli obblighi economici, non tenendo conto della circostanza che l’imputato, pur omettendo il versamento dell’assegno, avesse continuato ad erogare somme rilevanti, pagando per intero le rette scolastiche, i costi delle vacanze estive e dell’attività sportiva, lasciando, inoltre, che moglie e figli continuassero ad abitare nella lussuosa casa familiare, del valore di circa 4 milioni di euro.

Nel caso in esame, il fatto era stato ricondotto dai giudici di merito al reato previsto dall’art. 570, comma secondo, n. 2. Il ricorrente ha ritenuto, tuttavia, carente la prova dello stato di bisogno dei figli.

La Corte di Cassazione ha chiarito che lo stato di bisogno si configura solo nel caso in cui il soggetto obbligato faccia mancare i “mezzi di sussistenza”, nozione quest’ultima non riconducibile a quella di mantenimento e che non si identifica con il concetto civilistico di alimenti: i mezzi di sussistenza includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza (vitto e alloggio), ma anche tutto ciò che consenta il soddisfacimento di altre complementari esigenze di vita quotidiana (quali, ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Del resto, rammenta la Corte, la ratio dell’incriminazione di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2 c.p., non è quella di sanzionare l’inosservanza agli ordini impartiti dal giudice in sede di separazione o di divorzio bensì punire quell’inosservanza agli obblighi di assistenza economica che si traduca nella privazione dei bisogni familiari della vita quotidiana. La fattispecie di cui all’art.570 comma secondo n. 2 c.p. ha quindi una cornice più circoscritta, che non discende dalla mera inosservanza agli obblighi di mantenimento e alimentari.

Sulla scorta di questi elementi, il Collegio di merito, nel giudizio di rinvio, dovrà, pertanto, verificare se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento abbia o meno comportato, in concreto, in capo ai beneficiari, la mancanza dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno.