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LA DELIBERA ASSEMBLEARE DI RIPARTO SPESE: TITOLO PER IL CREDITO CONDOMINIALE

Con sentenza n. 6832 del 16 giugno 2017 il Tribunale di Milano, adito da un condomino che aveva incardinato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto spese condominiali approvate e ripartite dall’assemblea, ha rigetta l’opposizione in questione sul presupposto che la delibera assembleare di approvazione del riparto costituisca titolo sufficiente del credito condominiale azionato, legittimando sia la concessione del decreto ingiuntivo sia la pronuncia di condanna del condomino nell’eventuale giudizio di opposizione.

A quest’ultimo riguardo, il Tribunale, recependo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex pluris Cass. n. 7741 del 24 marzo 2017), ha precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice deve limitarsi a verificare l’esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione e ripartizione delle spese, senza poterne sindacare, neppure in via incidentale, la sua validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere possono essere impugnate.