Assegnazione casa coniugale e figli maggiorenni

Il giudice può stabilire l’assegnazione della casa coniugale solo se la ex coppia possiede dei figli e se gli stessi sono minorenni oppure maggiorenni non ancora autosufficienti. Il tema costituisce una delle cause più frequenti di conflitto tra coniugi nei giudizi successivi al disfacimento del rapporto matrimoniale.

Il criterio cardine è la tutela prevalente dell’interesse della prole (artt. 155 e ss. del codice civile e art. 6 della legge n. 898/1970): il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto in primo luogo dell’interesse dei figli. Tale principio ha una ratio di salvaguardia nei confronti di questi ultimi, tutelandone l’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui hanno vissuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979/2007, 16398/2007, 14553/2011, 21334/2013).

Di recente la Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ha esaminato la fattispecie dell’assegnazione della casa ex coniugale alla madre, nel caso particolare in cui la figlia maggiorenne è studentessa universitaria in un’altra città e risulta spesso assente da casa per motivi di studio. La Suprema Corte ha evidenziato che l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio oppure un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la L.54/2006, è espressamente condizionata al solo interesse dei figli. La Cassazione (Cass. 23591/2010) aveva già sostenuto che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall’affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell’assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”.

Pertanto, con la recente pronuncia n. 25604 del 12.10.2018 gli Ermellini hanno ritenuto non esservi stata violazione dell’art. 155 quater c.c. da parte della Corte di Appello, avendo la stessa accertato, in fatto, che la figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studentessa universitaria, aveva mantenuto un collegamento stabile con l’abitazione, nella quale conviveva con la madre e che risultava, quindi, un forte elemento di stabilità nella vita della giovane. L’assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”.