Danno Biologico sempre risarcito se accertato “visivamente” dal medico legale

Con ordinanza N. 5820/19 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha riaffermato la risarcibilità del danno biologico micropermanente da sinistro stradale anche senza accertamenti strumentali, come radiografia e Tac.

La Suprema Corte ha stabilito che non tutte le conseguenze fisiche permanenti di lieve entità derivanti da un sinistro stradale, come i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali, sono suscettibili di essere dimostrate mediante un accertamento strumentale ma possono essere anche accertate ricorrendo ad un esame clinico, e tra questi spicca il classico e cosiddetto “colpo di frusta”. Ciò superando l’orientamento molto restrittivo, introdotto dal decreto n. 1/2012 (noto come “Cresci Italia”), che aveva aperto la strada alla non risarcibilità di tutti i danni permanenti “non strumentalmente accertati”. Per la Cassazione il decreto legge in questione nulla ha mutato rispetto al passato, anzi ha amplificato e maggiormente responsabilizzato il ruolo dei medici legali non stabilendo che tutte le lesioni debbano essere accertate sul piano strumentale. Né potrebbe farlo perché ce ne sono alcune che richiedono accertamenti clinici e, comunque, il medico legale «non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio»: fondamentali risultano le regole dell’arte sanitaria. Nella fattispecie approdata innanzi alla Suprema Corte è stato accolto il ricorso proposto da una infortunata che si era vista negare il risarcimento del danno biologico permanente. Nel corso del giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Bologna il CTU aveva accertato una lesione alla struttura muscolare del rachide, ciò che viene definito come “colpo di frusta”. La valutazione del consulente si era basata su un riscontro visivo e non strumentale, che al contrario serve ad individuare lesioni scheletriche. Per gli Ermellini non sussiste alcun dubbio che vi siano postumi da incidente stradale che non si possono accertare solo strumentalmente: i disturbi psico-reattivi e le lesioni sensoriali rientrano in questa categoria. Infine, il provvedimento ripropone un altro tema importante, che riguarda la risarcibilità di pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico permanente. Per la Suprema Corte non c’è interdipendenza necessaria fra quest’ultimo ed il danno morale. Era stata la stessa Consulta nella sentenza 235/14 a chiarire che il danno da micropermanente può essere aumentato tenendo conto delle condizioni dell’infortunato, laddove la lesione incida negativamente sulla vita quotidiana del danneggiato. Quindi, oltre al danno biologico può essere liquidato anche il danno morale (dolore dell’animo, vergogna, paura, disperazione) se il pregiudizio non ha fondamento medico-legale.