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IL GENITORE NON PUO’ SOSPENDERE IL MANTENIMENTO DEI FIGLI PERCHE’ L‘ALTRO GLI IMPEDISCE DI VEDERLI

Molto spesso, purtroppo, il genitore affidatario della prole usa i figli come strumento di ricatto ai danni dell’altro – coniuge separato, ex coniuge, convivente – ostacolando o addirittura negando il diritto di visita; ugualmente, molto spesso, a fronte di detto atteggiamento, il genitore che lo subisce si vendica sospendendo l’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 21688 del 19 settembre 2017 è intervenuta in un caso analogo a quello descritto, in cui il padre aveva sospeso il mantenimento alle figlie nel tentativo di evitare che l’allora coniuge gli impedisse di frequentare e di vedere le bambine che peraltro, a suo dire, non gli avevano mai mostrato il dovuto affetto.

Il Giudice di Legittimità, sul presupposto che tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito e quello di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento non via sia alcuna sinallagmaticità, ha affermato che assolutamente arbitraria e non idonea a far venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è la sospensione del mantenimento, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli.