Parcellizzazione del Credito Studio Legale Francesco Vitale - Avvocati a Salerno per consulenza legale

LA PARCELLIZZAZIONE DEL CREDITO: E’ AMMESSA?

Con la sentenza n. 4090 del 16 febbraio 2017 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, disattendendo un precedente e consolidato orientamento secondo cui non è consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell’azione giudiziaria per l’adempimento di una obbligazione pecuniaria in considerazione della valorizzazione del principio di buona fede, anche nella fase giudiziale di tutela del credito e del canone del giusto processo (Ex pluris, Cass. civ. Sez. Unite Sent., n. 23726/2007), ne sostiene la configurabilità ove sia rinvenibile in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di più domande.

In specie, la Suprema Corte nella sua massima composizione afferma che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse e la relativa mancanza non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2”.