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ACCESSO ILLEGALE ALLA PAY TV: E’ REATO A PRESCINDERE DAL MEZZO UTILIZZATO E DALL’USO PUBBLICO O PRIVATO

Con sentenza n. 46443 del 10.10.2017 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha stabilito che risponde del reato di cui all’art. 171 octies della Legge n. 633/1941 chi guarda la TV satellitare senza il pagare il canone, indipendentemente dal mezzo utilizzato per l’elusione della protezione del canale.

La norma sanziona chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica che digitale.

La Suprema Corte ha rigetto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado di condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed alla multa di € 2.000,00 per violazione della L. 633/1941 art. 171 octies per avere installato un apparecchio con decoder alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato tv e connessione all’impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card. E’ stato, dunque, giudicato corretto l’inquadramento della condotta di decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto – eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso posto in essere da parte dell’emittente – nel novero dell’ art. 171-octies, indipendentemente dalle concrete modalità con cui l’elusione venga attuata ed a prescindere dall’utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell’apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive, non mancando di evidenziare la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi. Il ricorrente è stato, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.