IL RICORSO NOTIFICATO VIA PEC DOPO LE ORE 21,00 DEL GIORNO DI SCADENZA E’ TARDIVO

Con sentenza n. 21915 del 21.09.2017 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha stabilito che il ricorso (per cassazione) notificato dal difensore tramite PEC dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza, producendo i suoi effetti, per la vigente normativa, tanto per il notificante quanto per il destinatario, il giorno successivo, deve essere considerato tardivo.

Nella fattispecie il difensore notificava tramite PEC ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di L’Aquila nell’ultimo giorno utile, tuttavia l’attività notificatoria aveva inizio solo alle ore 23,47 pertanto, essendo stata posta in essere dopo le ore 21.00, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 c.p.c. – che, come disposto dall’art. 45bis del D.L. 90/14 (che ha introdotto l’art. 16 septies al D.L. 179/12), si applica anche alle notifiche tramite PEC L. 53/94 – si perfezionava alle ore 07,00 del giorno successivo quindi oltre il termine per l’impugnazione. La pronuncia si allinea al principio di diritto espresso, su questione analoga a quella in esame, con sentenza n. 8856 del 2016 attraverso la quale la Suprema Corte stabiliva che il citato art. 16 septies del D.L. n. 179/2012 non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante e quello per il destinatario (disposta, ad altri fini, dall’art. 16 quater stesso D.L.) giacché si è al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato.

RIFERIMENTI:

  • ART. 147 (Tempo delle notificazioni) 

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 07,00 e dopo le ore 21,00.

  • DECRETO LEGGE N. 179/2012  – ART. 16 SEPTIES (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche)

La disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21,00, la notificazione si considera perfezionata alle ore 07,00 del giorno successivo.