Lavoro: da oggi nuove regole sulle Visite Fiscali

Da oggi le visite fiscali per gli statali in malattia potranno essere anche ripetute più volte ed eseguite in prossimità dei giorni festivi e di riposo settimanali. È una delle novità del decreto n. 206/2017 firmato dal ministro Madia, di concerto col ministro del lavoro Poletti, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre e dalla data odierna in vigore.

Si tratta del “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Più precisamente, la visita fiscale, ex art. 1 del decreto, può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico “fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps”. L’istituto procede in via telematica all’assegnazione della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. Rimane ferma la possibilità per l’Inps di disporre visite su propria iniziativa.

Secondo l’art. 2 del decreto “le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”.

Rimangono invariate (rispetto alle 4 ore dei privati) le fasce orarie di reperibilità per i lavoratori, 7 ore per i dipendenti pubblici, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il dipendente, inoltre, è tenuto a comunicare preventivamente al datore, che a sua volta ne dà comunicazione tempestiva all’Inps, l’eventuale variazione di indirizzo durante il periodo di prognosi.

Le nuove disposizioni eliminano una serie di infermità meno gravi che prima giustificavano l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (tra cui: sindrome ansiosa, gastrite, otite, ecc.).

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, va data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. Il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante, dissenso da annotare sul verbale sottoscritto dal dipendente il quale sarà invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Infine, in caso di ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, il dipendente deve esibire certificato sostitutivo, che va richiesto allo stesso medico che ha redatto la certificazione originaria, ovvero ad un altro in caso di assenza o impedimento di questi.