Ritardo aereo e Risarcimento del danno: Cassazione Civile

Con ordinanza n. 1584 del 2018 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un passeggero che aveva chiesto alla Compagnia aerea il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il ritardo del proprio volo: per chiedere il risarcimento a causa del ritardo aereo, hanno affermato gli Ermellini, è sufficiente presentare il titolo di viaggio ed allegare l’inadempimento del vettore; sarà la compagnia aerea a dover dimostrare la propria correttezza e la non colpevolezza per il problema lamentato dal viaggiatore.

I Giudici hanno evidenziato come entrambe le normative applicabili alla materia del contendere (la Convenzione di Montréal ed il Regolamento CE n. 261/2004 che prevede, per i ritardi superiori a tre ore, una compensazione pecuniaria che va da 250,00 a 600,00 euro) non dettino una regola specifica in ordine alla prova dell’inadempimento e alla durata del ritardo, ma si basano sull’affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo.
Ebbene, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
Facendo applicazione del principio al caso di specie, secondo la Cassazione “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento)… deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore”.

Spetterà a quest’ultimo, ovvero alla Compagnia area convenuta in giudizio, “dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004“, che introduce una tipizzazione legale della soglia oltre la quale l’inesatto adempimento (ritardo) del vettore diviene “grave” e genera obblighi risarcitori.