Intervento nella procedura esecutiva: non occorre notificare titolo e precetto

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza N. 3021 del 08.02.2018, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo (nella fattispecie costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione) non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento”.

Due sono le norme, in particolare, a cui gli Ermellini hanno fatto riferimento: l’art. 499 c.p.c. che, nel regolare i presupposti dell’intervento ed i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicarsi di esso, postula l’esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (salvo le tassative eccezioni) e ne richiede la specifica indicazione nell’atto di intervento, ma non fa nessun richiamo alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere; l’art. 480 c.p.c.  che definisce il precetto come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni (…) con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata“.

Ed invero, la prodromica intimazione ha la finalità, da un lato, di offrire all’intimato debitore la possibilità di adempiere spontaneamente all’obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento, e dall’altro, di consentire l’esperimento, in via preventiva rispetto all’espropriazione, dei rimedi oppositivi (ex art. 615 o 617 c.p.c.), funzioni queste appena richiamate che si rivelano del tutto inconferenti quando l’azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell’intervento: in tal caso, infatti, la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell’espropriazione e le incidenze deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento.

I Giudici della Suprema Corte, inoltre, con la evidenziata pronuncia hanno sottolineato come l’art. 479 c.p.c., nella parte in cui prescrive che “l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto“, riguardi unicamente l’espropriazione promossa con il pignoramento e non quella esercitata in via di intervento; peraltro, la Corte aveva già ripetutamente precisato che “non è mai previsto, in linea generale e salve specifiche disposizioni, che l’intervento debba essere preceduto da precetto” (Cass. 11/12/2012, n. 22645).