Intervento nella procedura esecutiva: non occorre notificare titolo e precetto

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza N. 3021 del 08.02.2018, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione forzata, presupposto dell'intervento dei creditori nella procedura è l'esistenza di un titolo esecutivo (nella fattispecie costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall'agente della riscossione) non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall'agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento), sicché è destituita di fondamento l'opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l'intervento spiegato dall'agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento".