BANCA: NON BASTA LA CONFERMA SCRITTA DEL CLIENTE AD ESONERARLA DAGLI OBBLIGHI INFORMATIVI SUGLI INVESTIMENTI

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 29001/2017 ha precisato che affinché la Banca possa dirsi esonerata dalla responsabilità per aver dato esecuzione ad un’operazione inadeguata non è sufficiente la semplice conferma scritta del cliente (o la registrazione dell’ordine, se impartito telefonicamente).

Il giudizio di inadeguatezza espresso dall’intermediario quanto all’operazione deve, infatti, seguire ad una chiara esplicitazione delle avvertenze previste dal reg. Consob n. 11522/1998. L’informativa comprende anche i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza è necessaria per effettuare scelte consapevoli di investimento o disinvestimento.
Nella fattispecie, una cliente aveva citato l’Istituto di Credito affinché venisse dichiarata la nullità di un contratto di investimento avente ad oggetto l’acquisto di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina: tale operazione, a detta dell’attrice, avrebbe violato la disciplina di tutela dell’investitore per i contratti conclusi fuori sede e la Banca non avrebbe peraltro osservato quella relativa agli obblighi informativi in materia di intermediazione finanziaria.
Disattese nei primi due gradi di giudizio le domande attoree,
la Cassazione ha evidenziato che quando gli Intermediari Autorizzati ricevono da un Investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata devono informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione: essi potranno, ex art. 28, comma 2, reg. Consob, effettuare l’operazione o il servizio di gestione solo dopo aver informato adeguatamente l’investitore in modo da consentirgli scelte di investimento o disinvestimento realmente consapevoli.

Quali sono le informazioni necessarie? Secondo gli Ermellini devono essere indicate la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto tra il rendimento e il rischio, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”) e l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376).

A fronte delle riscontrate omissioni della Corte di Appello, spetterà ora al Giudice del rinvio verificare se sia stata fornita dall’Istituto di Credito l’adeguata informativa in ordine all’operazione di investimento operata dalla cliente.