APPROVATO IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLA MADRE AVVOCATO

E’ stato approvato in Parlamento l’emendamento che prevede il legittimo impedimento per l’Avvocato in maternità. La richiesta è stata inserita nell’iter di approvazione del disegno di legge in materia di bilancio. Aumentano in questo modo le tutele per le mamme che svolgono la professione forense e che, essendo libere professioniste, trovano maggiori difficoltà nel conciliare lavoro ed impegni familiari.

La disposizione normativa stabilisce che “il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi“. Dunque, la gravidanza e la maternità costituiscono un legittimo impedimento a comparire alle udienze, con onere del professionista di comunicare con tempestività la propria condizione.

Nel momento in cui l’avvocato comunica lo stato di gravidanza, nel fissare il calendario del processo il giudice è tenuto a considerare tale situazione in modo da favorire la presenza del professionista e cercare di prevenire una sere di rinvii per legittimo impedimento del difensore.

Analoghe previsioni vengono stabilite per le ipotesi di adozione, per cui il giudice dovrà tener conto del periodo necessario alla madre adottiva per assolvere ai propri impegni familiari.

La novità riguarda l’art. 420 ter c.p.p., facendo venir meno una evidente limitazione all’esercizio della professione e conferendo maggiore garanzia al diritto di difesa del cliente assistito.